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Conflitto di coppia: la separazione giudiziale

La volta scorsa siamo partiti, come primo appuntamento lancio di questa rubrica, dalla crisi di coppia esaminando le varie soluzioni per potersi separare di comune accordo. La separazione, è giusto specificarlo, non è altro che quella fase intermedia che il nostro ordinamento prevede per porre fine al matrimonio, fase necessaria per giungere successivamente all’eventuale divorzio.

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Qual è la differenza sostanziale tra la separazione ed il divorzio?

La separazione sospende gli effetti del rapporto matrimoniale, ma i coniugi continuano ad essere marito e moglie con la possibilità di riconciliarsi o passare alla fase successiva e definitiva, ossia al divorzio. Con quest’ultimo invece tutti i diritti e i doveri nascenti dal vincolo matrimoniale cessano definitivamente, con la conseguenza che si porrà definitivamente la parola fine alla propria esperienza di vita coniugale. Và da sè che la separazione non è seguita necessariamente dal divorzio, mentre la fase divorzile si può attivare soltanto dopo la separazione.

Fatta questa doverosa premessa, oggi esamineremo insieme cosa succede quando il conflitto di coppia è talmente elevato da non permettere ai coniugi di raggiungere l’accordo per separarsi in modo pacifico.

La separazione giudiziale: in cosa consiste?

E’ il procedimento che uno dei due coniugi promuove in Tribunale in disaccordo con l’altro coniuge, attivando quindi una vera e propria causa civile senza esclusione di colpi, per porre fine al rapporto ed avanzando le proprie ragioni davanti al Giudice.

Come si avanza una richiesta di separazione giudiziale?

E’ necessario l’ausilio di un avvocato di fiducia (ppreferibilmente esperto in materia) il quale, dopo aver attentamente valutato la situzione specifica ed individuato la strategia più adatta al singolo caso, sia in ordine alle richieste pretese dal cliente che alla prioritaria tutela dell’interesse degli eventuali figli minori, depositerà un autonomo ricorso presso il Tribunale competente.

Nel ricorso devono essere necessariamente indicate le motivazioni che hanno portato alla separazione (la sopravvenuta intollerabilità della convivenza ad esempio) e specificare se la coppia ha dei figli, allegando anche le dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni.

Dal deposito del ricorso e, solitamente, nei cinque giorni successivi, il Presidente del Tribunale fisserà la data della prima udienza alla quale entrambi i coniugi dovranno presentarsi, dando anche un termine entro il quale l’altro coniuge (quello contro cui è stato avanzato il ricorso) potrà costituirsi nella causa e difendersi.

Cosa succede nella prima udienza fissata dal Presidente?

Si tratta dell’udienza con cui si dà vero e proprio inizio al processo separativo. Nel corso di questa prima udienza c.d. di comparizione, i coniugi devono obbligatoriamente presentarsi di persona con la presenza dei rispettivi difensori.

A questo punto il Giudice tenterà dapprima una riconciliazione della coppia, fallito questo primo tentativo proverà a mediare la possibilità che la coppia possa trovare un accordo di separazione dinanzi a sè con la conseguenza che il procedimento, a quel punto, si esaurirà in questa stessa udienza.

In caso contrario, qualora dunque non sia possibile tale accordo (che in ogni caso può essere raggiunto anche successivamente, in qualsiasi momento della causa), il Presidente decide subito gli aspetti urgenti che non possono essere rinviati ad altra udienza (ad es. le decisioni inerenti al mantenimento del coniuge più debole e dei figli e a chi spetterà di restare nella casa coniugale, ecc..) nominando, altresì, il giudice istruttore a cui sarà affidato il prosieguo della causa.

La causa davanti al giudice istruttore

Se continua a non trovarsi l’accordo tra i coniugi la causa, come detto poco fa, continuerà davanti ad un altro giudice nominato dal Presidente della prima udienza, che avrà il compito di analizzare le pretese dei due coniugi circa condizioni alle quali vogliono separarsi. Questa fase è chiamata istruttoria e prevede diverse udienze nelle quali le parti potranno produrre documenti e prove a fondamento delle proprie richieste, e si concluderà con una sentenza con la quale il Giudice deciderà definitivamente su: affidamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per coniuge più debole e/o per i figli, nonchè sull’eventuale addebito (se richiesto, all’inizio del procedimento, da uno dei due coniugi in danno dell’altro).

Cos’è l’addebito della separazione?

Sostanzialmente consiste nell’attribuzione della colpa del fallimento del matrimonio ad uno dei coniugi. Nel caso in cui quindi, durante la causa, emergano prove inconfutabili circa la responsabilità della fine del rapporto in capo ad una delle parti (ad es. in caso di coniuge infedele), il Giudice può decidere di addebitare a questa la separazione con la conseguenza che perderà il

diritto al mantenimento, anche se ha un reddito più basso della controparte. Inoltre perderà anche la posizione di erede nel caso in cui, prima del divorzio, muoia l’altro coniuge. Infine, il coniuge a cui non è addebitata la separazione può chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti a seguito della violazione dei doveri coniugali.

In quanto tempo si può ottenere una sentenza di separazione giudiziale?

Certamente, a differenza della consensuale, la giudiziale prevede un iter logicamente più lungo e dispendioso (sia in termini di costi che di energie). Premettendo che spesso i tempi dipendono soprattutto dal tribunale e dal carico di lavoro del giudice (tra un tribunale ed un altro ci possono essere differenze tempistiche anche del 50-60% in più o in meno), i tempi tecnici solitamente non sono inferiori a tre anni per il primo grado, potrebbero poi volercene altrettanti per l’appello ed altrettanti ulteriori per l’eventuale ricorso in Cassazione.

Qualunque situazione ci si trovi a dover affrontare, è importante non perdere mai di vista il superiore interesse dei minori, qualora vi siano, poichè non di rado (ahimè) i figli finiscono per essere utilizzati come bottino di guerra per inutili rivendicazioni di sorta e vendette verso l’altro coniuge, in tali procedimenti. Compito necessario dell’avvocato è anche e soprattutto quello di non far perdere di vista questo concetto essenziale al proprio cliente, spesso annebbiato da delusioni e rancori.

Per oggi è tutto, se avete dubbi, domande o chiarimenti da porre la mail a cui rivolgervi è sempre la stessa: info@federicacandelise.it – Sito web: www.federicacandelise.it

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