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Chi maltratta l’amante rischia il reato di maltrattamenti in famiglia?

E’ bene ricordare, così come già detto nel precedente articolo, che in Italia per tutelare al meglio l’integrità psico-fisica di tutti i componenti di uno stesso nucleo familiare esiste un reato ad hoc: il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Perché si realizzi questo tipo di reato è quindi necessario un vincolo tra il maltrattante e la vittima e, oltre questo, anche un minimo di condotte maltrattanti abituali (non sporadiche) e reiterate nel tempo.

Avvocato Matrimonialista - Diritto di Famiglia

Chi sono i soggetti protagonisti della norma in questione?

L’interesse giuridico tutelato dalla norma, che si colloca tra “i delitti contro l’assistenza familiare”, coinvolge un’ampia gamma di persone legate tra loro da vincoli particolari, non limitandosi soltanto alla classica alla famiglia “tradizionale” fondata sul matrimonio, ma allargandosi anche alle convivenze more uxorio e alle famiglie di fatto, considerate ormai (finalmente) a tutti gli effetti formazioni sociali di rilievo costituzionale in cui si svolge la personalità dell’individuo.

L’evoluzione della concezione di famiglia, in linea con i cambiamenti culturali e sociali di oggi, hanno fatto sì che gli stessi giudici della Corte di Cassazione confermassero, a più riprese, questo nuovo concetto di famiglia, purchè nel rapporto tra i soggetti vi sia reciproca assistenza, stabilità e protezione.

Insomma: i maltrattamenti sono reato ogni volta che tra vittima e carnefice sia assodato un rapporto che presupponga una certa stabilità della relazione (naturalmente non solo sentimentale).

Ma vi è di più: questo tremendo delitto si ritiene realizzabile anche nel caso in cui tra vittima e carnefice esista un rapporto familiare di mero fatto, che può essere desunto (in mancanza di una stabile convivenza) dall’avvio di un progetto di vita fondato sulla assistenza e reciproca solidarietà, come nel caso, sottolineato dalla Suprema Corte, di “una situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione (che non sia stata esito occasionale di rapporti sessuali, avendo, almeno nella fase iniziale del rapporto, prodotto una significativa relazione di carattere affettivo) che, pur in assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, abbia ingenerato l’aspettativa di un rapporto di solidarietà personale autonomo rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione (cfr. Cass. n. 37628/2019)”.

Sulla base, quindi, dell’importanza riconosciuta sul punto alla stabilità delle relazioni affettive si è giunti ben presto a porsi delle automatiche domande su un argomento più particolare, ovvero se si

possa considerare integrato il reato di maltrattamenti in famiglia anche nei casi in cui gli abusi si realizzino nel corso di una relazione adulterina, ovvero qualora la vittima sia l’amante.

E’ possibile quindi estendere il reato di maltrattamenti anche verso l’amante?

Analizzando le decisioni con cui la Cassazione si è negli ultimi anni espressa, la risposta al quesito sarebbe positiva, ma non in via generale.

Nello specifico, le condotte maltrattanti nei confronti dell’amante, integra il reato di maltrattamenti in famiglia solo nel caso in cui il colpevole abbia con la vittima/amante una relazione duratura assimilabile ad una relazione familiare.

Di conseguenza il necessario requisito, per far sì che chi maltratti l’amante possa essere punito ai sensi dell’art. 572 c.p., è la stabilità della relazione che consenta di assimilare il rapporto a un legame di tipo familiare.

Al contrario, gli abusi subiti durante incontri clandestini finalizzati solamente a consumare una relazione di tipo fisico non possono integrare il reato di maltrattamenti perchè mancherebbe, in questo caso, un rapporto stabile di solidarietà e affidamento reciproco (come nel caso in cui il rapporto comporti un’assidua frequentazione dell’abitazione dell’altro/a), in mancanza anche di un’aspettativa all’evoluzione del rapporto.

Va da sé che, qualora non dovesse risultare realizzato il reato più grave di maltrattamenti in famiglia, l’autore, ad esempio delle percosse, potrà essere incriminato per il reato di lesioni personali, o per qualsiasi altro tipo di reato previsto per quella determinata azione violenta.

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